Deducibilità spese di telefonia: tra disciplina speciale e inerenza
L’Agenzia delle Entrate torna sul perimetro dell’art. 102, c. 9 del Tuir e chiarisce il trattamento fiscale dei costi di telefonia nel contesto di gruppi multinazionali.
Con la risposta all’interpello 9.03.2026, n. 71 l’Agenzia delle Entrate affronta il tema del trattamento fiscale delle spese di telefonia. L’istanza è stata presentata da una società italiana appartenente a un gruppo multinazionale che fornisce servizi tecnologici e infrastrutturali, nell’ambito dei quali utilizza servizi di telecomunicazione sia per esigenze interne sia come componente dei servizi resi ai clienti del gruppo. La società ha rappresentato di essere in grado, attraverso un sistema di contabilità analitica e di service pricing, di distinguere i costi di telefonia sostenuti per il proprio funzionamento interno da quelli direttamente imputabili ai servizi forniti ai clienti.Il dubbio interpretativo riguarda la corretta applicazione delle limitazioni previste dalla normativa fiscale e, in particolare, se tali costi debbano essere necessariamente ricondotti al regime di deducibilità parziale previsto dall’art. 102, c. 9 del Tuir oppure se, in presenza di un utilizzo strettamente connesso all’attività d’impresa, fosse possibile utilizzare il criterio generale dell’inerenza, ai fini della piena deducibilità.Nel fornire la propria risposta, l’Amministrazione Finanziaria ricostruisce il quadro normativo dettato dall’art. 102, c. 9, che disciplina la deducibilità dei costi di telefonia. La norma, come noto, si caratterizza per un’impostazione presuntiva: il legislatore, consapevole della potenziale promiscuità dell’utilizzo degli...