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Diritto
16 Ottobre 2020
Deduzione del costo anche nella frode carosello
Il coinvolgimento nell'illecito non preclude una corretta imputazione dei costi di acquisizione sostenuti, sempre a patto che il bene non sia utilizzato ai fini di commettere il reato, ma immesso nel normale ciclo dell'impresa.
La Corte di Cassazione (ordinanza 2.10.2020, n. 21111) ribadisce un importante indirizzo interpretativo che interessa i soggetti coinvolti nelle cosiddette frodi carosello e nelle altrettanto diffuse interposizioni fittizie trilaterali. In pratica, i giudici sanciscono la non contestabilità dei costi dei beni acquisiti dall’impresa e che non sono stati utilizzati in via diretta per la commissione del reato di frode fiscale, ma per essere immessi nel normale ciclo economico-produttivo mediante ordinaria commercializzazione dei medesimi beni. L’ipotesi presa in esame si inquadra nella fattispecie delle operazioni soggettivamente inesistenti, nel cui contesto i beni acquisiti non vengono di norma utilizzati direttamente per commettere l’illecito ma, come si verifica nella maggioranza dei casi, per essere commercializzati.
In tali situazioni, affinché possa essere contestata la deduzione dei costi correlati, si propende oggi a non ritenere sufficiente, come in passato, il mero coinvolgimento dell’acquirente, consapevole del fatto che le operazioni oggetto di contestazione sono fatturate da soggetto diverso dall’effettivo venditore. Queste conclusioni definiscono in maniera chiara la disciplina applicabile in materia di deducibilità delle spese documentate da fatture per operazioni inesistenti, anche alla luce del D.L. 2.03.2012, n. 16. Tale intervento normativo è risultato all’epoca indispensabile per la diffusa...