Imposte dirette 19 Febbraio 2024

Deduzione previdenza complementare estera

Il calcolo per l’extradeducibilità presuppone che il lavoratore di prima occupazione sia residente in Italia al momento del versamento dei contributi oggetto di deduzione.

Con la risposta 7.02.2024 n. 30, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di deducibilità dei contributi di previdenza complementare per il lavoratore di prima occupazione. Il caso riguardava un cittadino che nel 2013 aveva sottoscritto un contratto in Italia come lavoratore subordinato per la durata di 3 settimane, durante le quali ha versato contributi per la previdenza obbligatoria all'Inps senza aderire ad alcuna posizione di previdenza complementare. Dal 2013 al 2018 non ha svolto attività lavorativa: Mentre dal 2018 al 2023 ha lavorato in Austria per 5 anni come lavoratore subordinato, iscrivendosi all'Aire, versando i contributi di previdenza obbligatoria austriaca e aderendo a una forma di previdenza complementare austriaca, per poi, infine, cominciare a lavorare in Italia dal 1.06.2023 come lavoratore subordinato, aderendo a un fondo di previdenza complementare in Italia. Il dubbio riguarda l’applicazione della disciplina di favore che consente di superare il limite di 5.164,57 euro per la deducibilità dei contributi versati per forme di previdenza complementare, fino a un massimo di 7.746,86 euro annui, per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1.01.2007. I tecnici delle Entrate ricordano che l’art. 10, c. 1, lett. e-­bis) del Tuir stabilisce infatti la deducibilità dal reddito complessivo, fino a concorrenza dello stesso, dei “contributi versati alle forme pensionistiche...

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