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Diritto 01 Febbraio 2023

Deficit organizzativo e colpa dell’ente

La responsabilità da reato dell’ente collettivo è autonoma: risponde per fatto proprio e non per fatto altrui.

Il sistema di responsabilità da reato tracciato dal D.Lgs. 231/2001 prevede che gli enti collettivi, al sussistere delle specifiche condizioni dell’interesse o del vantaggio, possono essere perseguiti per il reato commesso da un soggetto incardinato nell’organizzazione, qualora il verificarsi dell’evento sia riconducibile a un deficit organizzativo. Vale a dire che l’ente risponde dell’evento per “colpa di organizzazione”, ossia per non aver adottato e attuato una serie di misure preventive idonee a evitare la commissione dei reati elencati dalla norma, la cui formalizzazione può trovare sede nel modello di organizzazione e gestione dalla stessa indicato. In tal senso, la persona giuridica è responsabile per un fatto proprio (la carenza organizzativa che ha agevolato il verificarsi del medesimo) e non per il fatto commesso dalla persona fisica che ha agito nel suo interesse o a suo vantaggio, la quale resta comunque penalmente responsabile dell’illecito a titolo personale. In tale contesto, la responsabilità per l’illecito della persona fisica, una volta accertata, si estende a quella della persona giuridica individuando “precisi canali che colleghino teleologicamente l’azione dell’uno all’interesse dell’altro e, quindi, gli elementi indicativi della colpa di organizzazione dell’ente, che rendono autonoma la responsabilità del medesimo”....

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