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Diritto
02 Gennaio 2023
Definito l'accertamento in adesione non si può ricorrere
In materia tributaria, una volta che sia stato definito l'accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs. 218/1997, con fissazione anche dell'importo dovuto, al contribuente non resta che eseguire l'accordo.
Quando ci si accosta alla disciplina dell’accertamento con adesione, è possibile sostenere che tutte le norme poste a presidio del perfezionamento della proceduta hanno la finalità di definire una determinata posizione e concludere anticipatamente anche eventuali ipotesi di contenzioso. Al pagamento viene, pertanto, riconosciuta una valenza prettamente esecutiva, mentre le altre norme regolamentari non consentono al contribuente margini per eventuali rinunce o ripensamenti successivamente alla definizione dell’accordo, che non può essere oggetto di revoca postuma.
Da tutto ciò deriva che dopo la firma e definizione del concordato, non può essere presentato ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria e se questo viene presentato, sarà dichiarato inammissibile.
In pratica, come precisato dalla Cassazione (Cass. Civ. ord. 16.12.2022, n. 36921) una volta definito l'accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs. 218/1997, con la puntuale quantificazione degli importi dovuti per “chiudere la pratica”, al contribuente non resta che eseguire l'accordo mediante il versamento del quantum debeatur.
Da un punto di vista normativo, non è in nessun caso consentita la possibilità di impugnare l’accordo precedentemente concordato e sottoscritto. In tale contesto, l’atto impositivo oggetto di accordo transattivo mantiene la propria efficacia a garanzia delle ragioni erariali fino a...