La definizione agevolata di cui all’art. 1, cc. 102-110 L. 30.12.2025, n. 199 non è automatica, ma è affidata alla discrezionalità di Comuni, Province e Regioni che possono attivarla con propri regolamenti a far data dal 1.01.2026. La sanatoria consente di azzerare o ridurre sanzioni e interessi sulle entrate proprie di tali enti. Questa disciplina è autonoma rispetto a quella prevista dall’art. 1, cc. 82-100, che riguarda invece la rottamazione dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (c.d. rottamazione-quinquies).
La previsione si inquadra in un contesto che mira a rafforzare l’autonomia degli enti locali. Al momento non esiste un elenco ufficiale da cui poter attingere per capire quali enti abbiano aderito, ma occorre contattare singolarmente ogni singolo ente o verificare sul relativo sito Internet istituzionale.
Le disposizioni della legge di Bilancio 2026 non prevedono una disciplina compiuta per questa forma di definizione agevolata, ma riconoscono in via strutturale a Regione e altri Enti locali la possibilità di dotarsi di una propria autonomia regolamentare in tal senso, purché nel rispetto di alcuni vincoli. La Nota IFEL del 27.01.2026 fornisce una prima interpretazione della norma, dando indicazioni operative per l’attuazione della definizione agevolata. A tale nota, sono seguiti i chiarimenti forniti dal MEF nella videoconferenza del 5.02.2026.
Per quanto attiene ai termini per la definizione agevolata, occorre far riferimento a quanto sarà stabilito nel regolamento di ogni ente, ma comunque i termini per l’adesione non potranno essere inferiori a 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento.
La definizione potrà avere a oggetto anche situazioni in cui siano in corso procedure di accertamento e contenziosi già instaurati, così come carichi riguardanti tributi o altre entrate già affidati agli Agenti della Riscossione. I tributi oggetto di definizione sono tutti quelli propri delle Regioni e degli altri Enti locali, comprese le entrate di natura patrimoniale (Imu, Tari, sanzioni del Codice della strada, rette asili, canoni, ecc.), con esclusione di Irap, addizionali a tributi erariali, nonché tributi in cui è prevista una compartecipazione statale.
Per quanto attiene alle limitazioni poste dalla legge istitutiva, gli enti che decideranno di adottare forme di definizione agevolata dovranno tenere conto del rispetto dei principi costituzionali di cui agli artt. 23, 53 e 119 Cost., nonché del rispetto dei principi generali dell’ordinamento tributario, oltre che, ovviamente, dell’equilibrio dei bilanci.
I tributi definibili dovranno rientrare tra i crediti di difficile esigibilità ed essere riferiti ad un periodo di tempo ben circoscritto. Tuttavia, la questione della “difficile esigibilità” mal si concilia con la possibilità di definire le omissioni di tributi non ancora accertati. Secondo la sopra citata nota IFEL, tale limite non sarebbe da interpretare come un vincolo assoluto. Tenuto conto che la definizione dovrà essere adottata mediante apposito regolamento e, come tale, soggetto al parere dell’organo di revisione dell’ente, questa condizione potrebbe essere una brutta gatta da pelare.
