In caso di infortunio del lavoratore è imprescindibile l’individuazione del soggetto investito della posizione di garanzia cui ascrivere la relativa responsabilità.
Negli enti gestiti da un organo collegiale, in assenza di attribuzione della specifica delega di funzioni ex art. 16 D.Lgs. 81/2008, per l’evento infortunio è ritenuta solidale la responsabilità di tutti gli amministratori.
La Suprema Corte (ordinanza n. 8476/2023) ha annullato con rinvio la sentenza di condanna dell’amministratore delegato di una società per l’infortunio occorso a un lavoratore, fondata sul presupposto che la delega in materia di sicurezza sul lavoro conferita ad un consigliere nell’ambito del consiglio di amministrazione (delega gestoria) fosse priva delle caratteristiche richieste per la delega di funzioni, in specie la mancata attribuzione del potere di spesa, pertanto “non liberatoria” della posizione di garanzia in capo all’amministratore delegato quale datore di lavoro.
La delega di funzioni di cui al citato art. 16, argomentano i giudici, comporta un trasferimento di poteri e connessi obblighi dal datore di lavoro ad altre figure non qualificabili come tali, e che non lo divengono per effetto della delega conferita.
La delega gestoria è disciplinata dall’art. 2381 c.c., ed anche se conferita in materia di sicurezza sul lavoro, nel caso di strutture complesse, consente di concentrare i...