Diritto del lavoro e legislazione sociale
01 Ottobre 2024
Delega di funzioni nella sicurezza sul lavoro: quando non è attivabile
L’art. 16 D.Lgs. 81/2008 prevede per il datore di lavoro la possibilità di delegare alcune attività in materia di salute e sicurezza a diversi soggetti. Analizziamo i casi di esclusione.
Il conferimento di una delega di funzioni da parte del datore di lavoro a un soggetto individuato non può rendere quest’ultimo datore di lavoro. Il soggetto che riceve la delega, accettandola, assume un ruolo di garanzia che può comprendere anche ampi margini di azione, ma che non può ricomprendere gli obblighi non delegabili che caratterizzano la figura del datore di lavoro.Sul tema è interessante condividere i contenuti della sentenza n. 8476/2023, con cui la Cassazione Penale ha stabilito che “la delega di funzioni prevista dall’art.16 D.Lgs. 81/2008 presuppone un trasferimento di poteri e correlati obblighi dal datore di lavoro verso altre figure non qualificabili come tali e che non lo divengono per effetto della delega”. Si è infatti datori di lavoro quando ricorrono i presupposti previsti dall’art. 2, c.1, lett. b) D.Lgs. 81/2008.Per quanto riguarda la figura del lavoratore, la Cassazione ha consolidato l’orientamento secondo cui l’attuazione degli obblighi in materia di sicurezza nell’ambiente di lavoro non può essere delegabile al lavoratore, il quale non può essere debitore e creditore degli stessi obblighi di garanzia della sua salute e sicurezza. In un caso di qualche anno fa, la Corte ha rigettato “la tesi difensiva secondo cui alla persona offesa sarebbe stata delegata l’osservanza delle norme a tutela della sua salute, sicché alla stessa dovrebbe imputarsi la responsabilità per l’infortunio patito, trattandosi di una tesi...