L’introduzione degli artt. 2381-bis e 2381-ter c.c. rappresenta uno degli interventi più tecnici della riforma, in quanto incide sulla disciplina delle deleghe e sui rapporti interni all’organo amministrativo. La normativa previgente, contenuta nell’art. 2381 c.c., viene riorganizzata e suddivisa in 2 disposizioni distinte, ciascuna delle quali disciplina un profilo specifico.L’art. 2381-bis c.c. regola la distribuzione delle competenze tra consiglio di amministrazione e organi delegati, introducendo una distinzione netta tra:- funzione di gestione operativa (organi delegati);- funzione di valutazione e supervisione (consiglio).Una delle novità più rilevanti consiste nell’attribuzione agli organi delegati della cura degli assetti organizzativi, mentre al consiglio spetta la valutazione della loro adeguatezza. Questa separazione formalizza un principio di controllo interno già esistente, ma non esplicitato con tale chiarezza. Tuttavia, la norma presenta un elemento di criticità, in quanto non richiama espressamente il requisito di “adeguatezza” nella parte relativa agli organi delegati, con possibili incertezze interpretative in relazione al coordinamento con l’art. 2086 c.c.L’art. 2381-ter c.c. disciplina invece l’informazione consiliare, introducendo un obbligo autonomo e strutturato di flussi informativi. Gli organi delegati devono fornire al consiglio informazioni complete, periodiche e adeguate, affinché quest’ultimo possa esercitare le...