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Diritto
03 Gennaio 2022
Deliberazioni assembleari per lavori superbonus al 110%
L’art. 119, D.L. 34/2020 ha introdotto il superbonus 110%. Esso non è altro che un potenziamento di due misure già esistenti in Italia: ecobonus e sismabonus. Come noto, una grossa fetta di edifici è costituita da condomini.
L’assemblea del condominio riveste un ruolo centrale e le deliberazioni conseguenti evidenziano la volontà complessiva del condominio, ma anche dei singoli condòmini.
Tutti gli adempimenti devono essere effettuati e organizzati dall’amministratore o dal condòmino delegato, in caso di condominio minimo senza amministratore.
La prima differenza da rimarcare è che nelle assemblee “classiche”, cioè relative ad incentivi ecobonus e sismabonus al 50%, 65%, bonus facciate, ecc., le delibere sono prese con le maggioranze previste dall’art. 1136 c.c. e vincolano i singoli condòmini, mentre per le assemblee straordinarie aventi ad oggetto gli interventi di cui al novellato art. 119, gli eventuali finanziamenti agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sono validi se approvati con un numero di voti che rappresentino la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.
Condizioni per la valida costituzione dell’assemblea e condizioni per la validità delle deliberazioni - Il legislatore ha distinto la validità della costituzione dell’assemblea dalle deliberazioni e tenuto presente il duplice criterio del numero e dell’interesse.
In prima convocazione
quorum costitutivo: due terzi del valore dell’intero edificio e maggioranza dei partecipanti al condominio;
quorum...