Diritto privato, commerciale e amministrativo
13 Novembre 2024
Delitto di turbata libertà degli incanti
Sono state inserite nel catalogo dei reati presupposto indicati dall’art. 24 D.Lgs. 231/2001 le due fattispecie incriminatrici disciplinate dagli artt. 353 e 353-bis c.p.
Il rischio di commissione delle due ipotesi di reato di recente introduzione si sviluppa e si acuisce soprattutto con riferimento alle aziende che operano nel settore delle gare pubbliche.La norma di cui all’art. 353 c.p. punisce “chiunque, con violenza o minaccia, o con doni o promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara bei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti”.Si tratta pacificamente di reato con natura pluri-offensiva perché gli interessi tutelati sono sia quello della Pubblica Amministrazione, ovvero il buon andamento e la regolarità delle gare, sia quello del privato a partecipare alla gara secondo la libera concorrenza e il gioco della maggioranza delle offerte. La giurisprudenza si divide, invece, tra l’orientamento (maggioritario) che ritiene che il reato sia di pericolo concreto e coloro che, invece, ritengono necessario il verificarsi dell’evento, cioè l’effetto del turbamento della gara (minoritario). Inoltre, la giurisprudenza estende il perimetro del tipo di gara, ricomprendendovi qualsiasi procedura, anche informale o atipica, ogni volta che la Pubblica Amministrazione proceda all’individuazione del contraente su base comparativa, ma a condizione che si tratti di “procedure indette per l’affidamento di commesse pubbliche o per la cessione di beni pubblici, che ora trovano disciplina nel codice dei contratti pubblici” (Cassazione...