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Lavoro 31 Marzo 2022

Delle insidie del licenziamento per scarso rendimento

L’oggetto della presente opinione non può che muovere dall’atavica partizione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, che contraddistingue le obbligazioni aventi ad oggetto un facere e che, quindi, coinvolge anche quel particolare obbligo di fare rappresentato dall’attività del prestatore d’opera.

Come noto, le obbligazioni di mezzi sono quelle in cui il debitore è tenuto a svolgere un’attività determinata, senza assicurare che da ciò derivi un qualsivoglia esito, mentre, viceversa, nelle obbligazioni di risultato si obbliga direttamente al conseguimento di un certo risultato. Ciò premesso, la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato è stata storicamente utilizzata, nel linguaggio comune, quale spartiacque tra la fattispecie contrattuale del lavoro subordinato e quella del lavoro autonomo, pur nella consapevolezza che i concetti di attività e di risultato presentano un evidente margine di relatività e che ogni attività di lavoro, quindi anche quella subordinata, tende sempre e comunque a realizzare, in una certa misura, un risultato utile per il creditore. Il lungo dibattito in giurisprudenza e dottrina che si è sviluppato in merito alla perdurante attualità di detta distinzione (in un contesto, quale quello dell’attuale mercato del lavoro, profondamente mutato ed in cui i confini tra subordinazione e autonomia sono spesso, in taluni settori, inevitabilmente andati via via sfumando) ha da tempo interessato anche la possibilità di ricondurre l’eventuale poor performance del dipendente (quindi il mancato raggiungimento di determinati obiettivi prefissati dal datore di lavoro) entro l’alveo della giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c.. Per...

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