Diritto del lavoro e legislazione sociale
22 Novembre 2024
Demansionamento per inidoneità del lavoratore
L’esercizio dello ius variandi, regolamentato dall’art. 2103 c.c., prevede la possibilità di demansionare il lavoratore solo a determinate condizioni. Tuttavia, il D.Lgs. 81/2008 introduce una norma speciale, di cui è necessario tenere conto.
All’interno dell’organizzazione dell’attività di impresa il medico competente ha il preciso ruolo di stabilire l’idoneità fisica dei lavoratori a svolgere una determinata mansione, preventivamente l’inizio dell’attività e periodicamente.Il giudizio, inizialmente positivo, potrebbe diventare negativo nel corso del tempo, in funzione di determinate variabili: come prima valutazione, in questo caso, dovremo distinguere se il giudizio di inidoneità sia temporaneo o permanente; nel caso della temporaneità, periodi brevi non consentono nessun giudizio di cessazione del rapporto dato che se ne deve diversamente determinare una durata protettiva sino a che non si potrà determinare un quadro più definito. Tuttavia, anche qualora l’inidoneità alla mansione abbia carattere permanente, le valutazioni del datore di lavoro devono essere molteplici: in primis, è necessario ricordare come sia il lavoratore che il datore di lavoro possano ricorrere a un ulteriore accertamento sanitario, così come stabilito dall’art. 41, c. 9 D.Lgs. 81/2008, da proporsi entro 30 giorni dalla ricezione del giudizio del medico aziendale, in possibile riforma a quest’ultimo.Qualora venga confermato il giudizio di inidoneità, il datore di lavoro può proporre soluzioni alternative al licenziamento del lavoratore, quale un accordo di demansionamento, possibile solo nel momento in cui non siano disponibili mansioni equivalenti per il lavoratore.In materia di accordi di demansionamento,...