A fronte della denuncia di irregolarità nella gestione societaria, il tribunale può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti.
Una recente pronuncia del Tribunale di Catanzaro del 20.02.2020 ha riassunto i presupposti dell'azione ex art. 2409 C.C. secondo cui se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. La modifica, apportata al predetto articolo per effetto dell'intervento riformatore del 2003, ha recepito il costante orientamento giurisprudenziale che ha individuato nella gestione della società l'ambito in cui si possono verificare le irregolarità censurabili (ex multis: Tribunale di Como, Provvedimento del 10.06.1998). Al riguardo, il Tribunale calabrese rileva che il procedimento regolato dall'art. 2409 C.C. non può essere utilizzato per conseguire fini diversi da quelli previsti dalla legge o per ottenere risultati raggiungibili con l'esercizio di azioni contenziose o con la proposizione di denunce penali. Da ciò consegue che la denuncia deve riguardare irregolarità connotate dal requisito dell'attualità.
I comportamenti integranti le “gravi irregolarità” possono...