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Amministrazione e bilancio 16 Maggio 2026

Deposito bilanci 2026: tassonomia, microimprese ed ETS

Il Manuale Unioncamere conferma le regole operative per i bilanci 2025.

Il deposito bilanci 2026 entra nella fase operativa con il nuovo Manuale Unioncamere dedicato alla campagna relativa ai bilanci dell'esercizio 2025. La guida, pubblicata il 4.05.2026 sui canali istituzionali di Unioncamere e del Registro delle Imprese, non stravolge l'impianto della pratica telematica, ma riporta precisazioni che meritano attenzione. Soprattutto per le società di minori dimensioni. Il punto, in apparenza tecnico, riguarda le microimprese: le semplificazioni previste dall'art. 2435-ter c.c. non possono essere utilizzate "a metà". O si resta nel bilancio micro, con le sue regole essenziali, oppure si passa al bilancio abbreviato o ordinario. Una via intermedia, nella struttura XBRL, non trova spazio.

Per i bilanci 2025 resta applicabile la tassonomia PCI 2018-11-04, già usata per gli esercizi iniziati dal 1.01.2016 in poi. L'unica eccezione riguarda i bilanci relativi a esercizi iniziati prima di tale data, ancora legati alle regole anteriori al D.Lgs. 139/2015, per i quali si utilizza la tassonomia PCI 2015-12-14. Le altre tassonomie risultano dismesse. La tassonomia XBRL codifica gli schemi quantitativi del bilancio (stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario) e, per il bilancio d'esercizio, include anche la nota integrativa, con strutture differenziate a seconda della forma adottata: ordinaria, abbreviata o micro. Ed è proprio qui che si innesta il chiarimento più rilevante sul piano operativo. L'art. 2435-ter c.c. consente alle microimprese, quelle che non superano 2 dei 3 limiti dimensionali fissati dalla norma: totale attivo 220.000 (prima 175.000 euro), ricavi 440.000 euro (prima 350.000 euro), 5 dipendenti in media, di beneficiare di forti semplificazioni. Tuttavia, se la società ritiene opportuno fornire un'informativa più ampia, non può limitarsi ad aggiungere singoli documenti o parti informative tipiche di schemi superiori. Deve scegliere un bilancio abbreviato ai sensi dell'art. 2435-bis c.c., oppure un bilancio ordinario secondo l’art. 2423 e ss. c.c. La microimpresa non può costruire un bilancio "ibrido". Nella prassi può accadere che l'organo amministrativo voglia restare nello schema micro, ma al tempo stesso inserire maggiori dettagli per banche, soci o terzi.
Il Manuale chiude questa possibilità non solo per ragioni civilistiche, ma anche per una ragione tecnica precisa: la tassonomia XBRL non consente una fruizione parziale delle semplificazioni.

Sul fronte degli enti del Terzo settore commerciali, l'art. 13, c. 5 D.Lgs. 117/2017 impone agli ETS che svolgono l'attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale di redigere e depositare il bilancio presso il Registro delle Imprese, applicando gli schemi del Codice Civile (artt. 2423 e ss., 2435-bis o 2435-ter) a seconda dei parametri dimensionali.
Per gli enti che non rivestono la qualifica di impresa sociale resta possibile, ai sensi dell'art. 13, c. 3 del Codice del Terzo settore, utilizzare anche i modelli propri degli ETS. Il nuovo modello aggregato si applica a partire dall'esercizio finanziario in corso alla data del 21.03.2026, mentre per il bilancio 2025 restano utilizzabili i modelli del D.M. 5.05.2020. Attenzione: il formato XBRL è richiesto solo quando il bilancio viene redatto secondo gli schemi civilistici; i modelli ETS propri ne sono esclusi.

Sul fronte della rendicontazione di sostenibilità, il Manuale recepisce il rinvio degli obblighi derivante dalle modifiche al D.Lgs. 125/2024. Per i bilanci 2025 l'obbligo riguarda unicamente le grandi imprese e gli enti di interesse pubblico che, alla chiusura dell'esercizio, superino il numero medio di 500 dipendenti, nonché gli enti di interesse pubblico che siano imprese madri di grandi gruppi quando il medesimo parametro risulti superato su base consolidata. La platea più ampia dei soggetti in origine destinatari dell'obbligo resta, per questa campagna, ancora esonerata.

Nessuna novità, infine, sull'ambito soggettivo della tassonomia XBRL: l'ultima estensione significativa aveva riguardato i Confidi minori, obbligati al formato XBRL già dal bilancio chiuso al 31.12.2024. Il messaggio operativo di fondo resta invariato: nel deposito del bilancio 2025 la scelta dello schema non è una questione estetica. Determina il contenuto, la tassonomia e il grado di informativa. E per le microimprese, forse, è proprio questo il punto più facile da sottovalutare.