La Suprema Corte, con sentenza 22.12.2017, n. 30765, aveva seminato il panico ritenendo improcedibili tutti i ricorsi per i quali, nei 20 giorni successivi alla notifica, non era stata depositata la copia conforme della sentenza digitale con relativa attestazione del difensore, ovvero non era stata depositata la copia analogica, notificata telematicamente, con la relativa attestazione di conformità e ciò anche nel caso in cui la controparte non avesse contestato i termini dell'avvenuta notifica.
Ritornate sul punto le Sezioni Unite (Cass. S.U., 25.03.2019, n. 8312), richiamando i principi di apertura offerti dalle stesse Sezioni nelle pronunce 20.08.2018, n 20818 e 11.09.2018, n. 22085, hanno offerto un'interpretazione di più ampio respiro stabilendo i seguenti principi:
1) quando ci si trovi in ambiente digitale, se il difensore deposita una copia semplice analogica (cartacea) della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo pec, priva di attestazione di conformità (ex art. 9, cc. 1-bis e 1-ter L. 53/1994) ovvero con attestazione non sottoscritta, l'improcedibilità può essere evitata ove il controricorrente (o uno dei controricorrenti, anche in caso di tardiva costituzione) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata o non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificato (ex art. 23, c. 2 D.Lgs. 82/2005). In ogni...