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Diritto 31 Maggio 2022

Deposito delle ricevute di una notifica telematica

Per fornire la prova di una notifica telematica occorre depositare la RAC e la RdAC.

Nel caso di notifica telematica, la prova dell’avvenuta notifica, mediante deposito telematico negli atti di causa, è costituita dal deposito telematico della copia dell’atto notificato, della ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC, così come dettato dal combinato disposto degli art. 3-bis, c. 3, L. 53/1994 e dell’art. 19-bis, c. 5 delle specifiche tecniche del 16.04.2014. Come noto, l’art. 3 bis della legge citata prevede la possibilità di eseguire per via telematica le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte di avvocati e procuratori legali, mentre il predetto provvedimento che indica le specifiche tecniche di cui all’art 34 del D.M. 44/2011, all’art 19-bis ha disciplinato i formati consentiti per le notifiche telematiche, nonché le modalità di trasmissione per via telematica all’ufficio giudiziario delle ricevute di avvenuta notifica. Il messaggio PEC deve indicare nell'oggetto la dizione: "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" e occorre allegare: l’atto da notificare che deve essere in formato PDF che può essere: ottenuto per scansione da un originale analogico; un documento originale informatico redatto secondo le medesime specifiche tecniche degli atti da depositare telematicamente in cancelleria (es. atto di citazione predisposto dall’avvocato...

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