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Accertamento, riscossione e contenzioso 29 Agosto 2026

Deposito documenti in appello per tutti i giudizi ante 4.01.2024

Per la Corte di Cassazione (sent. 27.05.2026, n. 16456) è possibile la produzione di nuovi documenti in appello se lo stesso è stato instaurato dopo il 4.01.2024 e il ricorso di primo grado depositato prima di tale data.

Una società impugnava un’intimazione di pagamento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, contestando, fra le altre cose, l’omessa notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento.La Corte di giustizia di primo grado accoglieva il ricorso, rilevando che non vi era prova della notificazione delle cartelle di pagamento presupposte in quanto l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non si era costituita in giudizio.Contro la sentenza sfavorevole l’Agenzia delle Entrate-Riscossione spiegava appello, producendo la documentazione relativa alla notificazione delle cartelle; la Corte di giustizia di secondo grado, nel respingere l’appello, rilevava che, a seguito della riforma dell’art. 58 D.Lgs. 546/1992, non era più consentita (salvo eccezioni) la produzione di nuovi documenti in grado di appello.Il giudizio giungeva davanti alla Corte di Cassazione che, nell’accogliere il ricorso dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ricordava che mentre in precedenza era consentita la produzione di nuovi documenti nel giudizio tributario in grado di appello, l’art. 58 D.Lgs. 546/1992 come riformulato dall’art. 1, c. 1, lett. bb) D.Lgs. 220/2023, dispone nella nuova versione che “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa a essa non...

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