Nella circolare 24.06.2026, n. 17 Assonime ha analizzato le novità dei modelli Redditi SC 2026 e Irap 2026 e alcune questioni di particolare attualità per la determinazione di Ires e Irap del periodo d’imposta 2025. Tra le principali novità dei modelli figurano appositi quadri per l’Ires premiale, nuovi codici per le variazioni in diminuzione dell’iperammortamento e le modifiche ai quadri RQ e RV in materia di riallineamento delle divergenze tra valori contabili e fiscali.
Il primo tema è la riduzione dei doppi binari: l’art. 3 D.Lgs. 192/2025 (correttivo della riforma) ha modificato l’art. 83, c. 1, terzo periodo del Tuir, estendendo la derivazione rafforzata anche alle microimprese che redigono il bilancio in forma abbreviata. Assonime osserva che alla norma è stata assegnata portata innovativa, con decorrenza dal 2025, e auspica che non siano sanzionati i comportamenti pregressi delle imprese che avevano già applicato in via interpretativa la derivazione rafforzata.
L’Associazione segnala inoltre il mancato coordinamento delle decorrenze: poiché il riallineamento delle divergenze contabili-fiscali estende il proprio ambito alle operazioni straordinarie neutrali tra soggetti con i medesimi principi contabili solo dal 2025, mentre la disciplina generale degli artt. 10-11 D.Lgs. 192/2024 decorre dal 2024, le riorganizzazioni del 2024 restano prive di un regime di riallineamento; di qui l’auspicio di un riallineamento straordinario, che lo schema di correttivo omnibus intercetterebbe solo in parte, riferendolo al 2023 anziché al 2024.
Sul fronte agevolativo, Assonime ha esaminato l’Ires premiale (art. 1, cc. 436-444 L. 207/2024) evidenziando le criticità del decreto attuativo dell’8.08.2025: la soglia minima di investimenti calcolata sull’intero utile accantonato e non sull’80%, il tetto massimo introdotto dall’art. 12 che, formalmente dedicato al cumulo, limita di fatto il beneficio al costo degli investimenti anche senza altri incentivi, e la decadenza integrale in caso di inadempimenti parziali.
La circolare dedica poi ampio spazio alla prassi recente dell’Agenzia delle Entrate. Sulla distribuzione non proporzionale di utili (risposta n. 90/2026) l’Agenzia ha qualificato come dividendo (ex art. 89 del Tuir) la sola quota proporzionale, attraendo l’eccedenza a sopravvenienza attiva (ex art. 88, c. 3, lett. b); Assonime obietta che, se la delibera è conforme allo statuto e al diritto societario, lo scopo perseguito è meritevole di tutela e le somme conservano integralmente natura di dividendo, salvo simulazione, sicché la qualificazione fiscale finisce per dipendere dalle previsioni statutarie.
L’Associazione affronta anche il trattamento del depauperamento dei soci che ricevono meno del proporzionale: se l’attribuzione maggiorata è una liberalità non vi è onere deducibile, mentre se remunerasse un obbligo di fare del socio (ad esempio l’impegno a non cedere la quota) dovrebbe assumere rilevanza reddituale simmetrica.
Sui bilanci esteri redatti da soggetti residenti (risposta n. 220/2025, Combination 3 olandese) Assonime condivide la richiesta di un rendiconto integrativo ma critica l’onere della data certa, non previsto da alcuna norma e deteriore rispetto al trattamento delle stabili organizzazioni ex art. 152 del Tuir.
Sul cumulo tra Patent Box e credito R&S (risposta n. 102/2026) l’Associazione contesta la restituzione integrale del credito a prescindere dalla concreta fruizione, con perplessità particolarmente nette ai fini Irap, dove la base imponibile negativa esclude in radice il presupposto del cumulo.
Infine, sull’avviamento negativo degli IAS-adopter (art. 3 D.L. 38/2026 e risposta n. 218/2025), Assonime rileva la tensione tra la lettera della norma, che parrebbe tassare l’intero differenziale imputato a conto economico, e l’orientamento dell’Agenzia che distingue badwill e utile da buon affare, auspicando un chiarimento sul punto.
