L'art. 49 D.Lgs. 231/2007 vieta il trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto del trasferimento è pari o superiore al limite previsto dalla normativa vigente. Dal 6.12.2011 il limite era stato individuato in 1.000 euro, innalzato poi a 3.000 euro dal 1.01.2016. Tale limite ridotto aveva creato non pochi problemi nel settore del turismo per cui il legislatore, con l'art. 3 D.L. 2.03.2012, n. 16, aveva introdotto facilitazioni a favore dei soggetti che svolgono attività di commercio al dettaglio e assimilati e agenzie di viaggio e turismo. Tale decreto aveva elevato il limite a 15.000 euro. L'art. 8, c. 15 D.Lgs. 90/2017 lo aveva ridotto a 10.000 euro; dal 1.01.2019 con la legge di Bilancio, il limite è riportato a 15.000 euro.
I soggetti che possono incassare cifre in contanti fino al limite di 15.000 euro sono commercianti al minuto con locali aperti al pubblico, soggetti che esercitano le prestazioni di trasporto di persone, prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e agenzie di viaggio e turismo. Gli acquisti di beni e servizi legati al turismo devono essere effettuati da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana. Fino al 31.12.2018 erano esclusi dalla deroga i cittadini residenti nell'Unione Europea e nello spazio economico europeo; con l'approvazione della legge di Bilancio 2019 anche questi ultimi...