Enti locali 03 Maggio 2023

Deroga all’applicazione dell’avanzo di amministrazione libero

La possibilità di approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo prevista dalla legge di Bilancio 2023.

Gli enti locali che hanno conseguito un risultato di amministrazione disponibile positivo possono utilizzare l’avanzo libero o destinato, secondo la regola generale che prevede l’applicazione al bilancio di previsione solo se sussistono 3 condizioni: successivamente all’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente; dopo o contestualmente alle scadenze previste dal regolamento e dalla legge per la verifica degli equilibri di bilancio; quando risulta in modo inequivocabile che non sia possibile approvare il bilancio in equilibrio. Contestualmente alle procedure di approvazione del bilancio devono essere assunti i provvedimenti di cui all’art. 50, c. 2 D.Lgs. 118/2011 (per le Regioni) e adottate le procedure dell’art. 193 del Tuel di controllo a salvaguardia degli equilibri per gli enti locali. A tal proposito la Commissione ARCONET ha chiarito che le condizioni del punto 9.2.12 dell’Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 devono sussistere contemporaneamente. L’art. 187 del Tuel ha previsto un ordine di priorità per applicare l’avanzo libero e precisamente: per la copertura dei debiti fuori bilancio; per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del Tuel) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; per il finanziamento di spese di investimento; per il finanziamento delle spese correnti a carattere non...

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