Gli enti locali che hanno conseguito un risultato di amministrazione disponibile positivo possono utilizzare l’avanzo libero o destinato, secondo la regola generale che prevede l’applicazione al bilancio di previsione solo se sussistono 3 condizioni:
successivamente all’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente;
dopo o contestualmente alle scadenze previste dal regolamento e dalla legge per la verifica degli equilibri di bilancio;
quando risulta in modo inequivocabile che non sia possibile approvare il bilancio in equilibrio. Contestualmente alle procedure di approvazione del bilancio devono essere assunti i provvedimenti di cui all’art. 50, c. 2 D.Lgs. 118/2011 (per le Regioni) e adottate le procedure dell’art. 193 del Tuel di controllo a salvaguardia degli equilibri per gli enti locali.
A tal proposito la Commissione ARCONET ha chiarito che le condizioni del punto 9.2.12 dell’Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 devono sussistere contemporaneamente.
L’art. 187 del Tuel ha previsto un ordine di priorità per applicare l’avanzo libero e precisamente:
per la copertura dei debiti fuori bilancio;
per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del Tuel) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
per il finanziamento di spese di investimento;
per il finanziamento delle spese correnti a carattere non...