La nota INL 19.05.2021, n. 804 ha chiarito la portata dell'art. 19, c. 3 D.Lgs. 81/2015, in particolare, la possibilità di ricorrere alla “deroga assistita” quando l'istanza riguarda un nuovo contratto che modifica il livello contrattuale.
La “deroga assistita” è disciplinata dall'art. 19, c. 3 D.Lgs. 81/2015 che recita: “Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione”.
Nell'avanzare l'istanza, presso l'Ispettorato, il datore di lavoro deve tener conto di quanto previsto al comma 2 e, in particolare, deve valutare se le mansioni e la categoria legale coincidono o meno con quelle declinate nel precedente contratto. Il limite della durata massima stabilita per i contratti a termine non trova, infatti, applicazione quando, superati i termini previsti, la stipulazione di un nuovo contratto a termine fa riferimento a mansioni e categorie legali diverse. Conseguentemente, il lavoratore e il datore hanno la possibilità di stipulare, tra di loro, più contratti di lavoro e se gli stessi sono caratterizzati da inquadramenti differenti non si applica il calcolo della durata massima.
Per verificare il superamento del termine, la durata dei singoli contratti potrà essere tenuta in considerazione solo quando l'inquadramento è il medesimo.
Il citato...