Contesto e obiettivo - L'introduzione di un regime di tassazione agevolata per le maggiorazioni retributive connesse al lavoro notturno e festivo ha assunto una rilevanza centrale, in particolare per i settori caratterizzati da una frequente richiesta di prestazioni in orari disagiati.
La legge di Bilancio 2026 ha istituito un'imposta sostitutiva del 15%, che, se da un lato rappresenta un potenziale beneficio economico per i lavoratori, dall'altro introduce per le aziende complessità applicative e rischi di contestazione, specialmente in presenza di maggiorazioni di natura "mista".
In tale contesto, il Ccnl per l'industria metalmeccanica (codice Cnel C011) costituisce un importante banco di prova per la corretta applicazione della normativa, data la sua articolata struttura delle maggiorazioni retributive.
Circolare n. 2/E/2026 e nodo delle maggiorazioni miste - La circolare dell’Agenzia delle Entrate 24.02.2026, n. 2/E esclude in linea generale dal beneficio le somme corrisposte per lavoro straordinario, ma aggiunge che tale esclusione non opera per il lavoro festivo o notturno. Una lettura puramente letterale di questo inciso potrebbe far ritenere integralmente detassabili le maggiorazioni per straordinario prestato in giorno festivo o in orario notturno. Una simile interpretazione contrasta con la ratio dell’istituto, che è quella di alleggerire il prelievo sul compenso per il disagio e non di premiare l’eccedenza oraria. La stessa circolare ribadisce infatti, in altro passaggio, l’esclusione del lavoro straordinario dal perimetro dell’agevolazione, generando una tensione interna che impone un’interpretazione sistematica e prudente.
Criterio della scomposizione - La soluzione più coerente e difendibile è il criterio della scomposizione: quando un’unica maggiorazione remunera insieme il disagio (notturno o festivo) e lo straordinario, le 2 componenti devono essere nettamente distinte, applicando l’imposta sostitutiva del 15% solo alla quota che remunera il disagio e lasciando al regime ordinario la parte riferita alle ore eccedenti l’orario normale.
Perché questo impianto regga in sede di controllo, il contratto collettivo deve offrire parametri oggettivi per isolare il valore del disagio e i criteri adottati devono essere pienamente tracciabili e coerenti con la struttura del Ccnl.
Applicazione nel Ccnl Metalmeccanica industria - Il Ccnl Metalmeccanica industria si presta bene a questo approccio, poiché l’art. 7, Titolo III prevede percentuali distinte che consentono di isolare la componente di disagio.
Un primo esempio è lo straordinario notturno svolto da un non turnista dopo le ore 22, remunerato con una maggiorazione unica del 50%. Dal momento che il contratto prevede, in questo caso, una maggiorazione del 30% per il lavoro ordinario notturno, tale percentuale può essere considerata come misura del puro disagio: questa quota risulta potenzialmente detassabile, mentre i restanti 20 punti percentuali, riferiti allo straordinario, rimangono imponibili secondo le modalità ordinarie.
Un secondo esempio è una prestazione di 11 ore resa in giorno festivo diurno. Le prime 8 ore, qualificate come lavoro festivo ordinario con maggiorazione del 50%, sono integralmente riconducibili al disagio festivo e possono beneficiare interamente dell’imposta sostitutiva. Le ulteriori 3 ore di straordinario festivo, con maggiorazione del 55%, prevedono che 50 punti percentuali, riferiti al disagio, siano agevolabili, mentre i restanti 5 punti, relativi all’eccedenza oraria, siano soggetti a tassazione ordinaria.
Questi esempi (e altri allegati) evidenziano come il criterio della scomposizione, radicato nella struttura del Ccnl Metalmeccanica, rappresenti una metodologia rigorosa che assicura un’applicazione corretta del beneficio fiscale, limitato alla sola remunerazione del disagio temporale e nettamente distinto dal compenso per il lavoro straordinario.
Conclusioni - Per le imprese diventa essenziale predisporre procedure di calcolo e sistemi informativi che rendano trasparenti le scomposizioni operate e documentino in modo puntuale le scelte effettuate, così da poterle difendere in caso di verifica.
