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Lavoro 25 Novembre 2020

Detassazione premi di risultato: occhio ai risultati già raggiunti

L'Agenzia delle Entrate, con risposta 17.11.2020, n. 550, ribadisce che al momento della stipula del contratto collettivo gli obiettivi da ottenere non devono essere certi.

La L. 208/2015 preved3e una tassazione agevolata, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva del 10% all'Irpef e alle relative addizionali, in favore di “premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al comma 188”. Tali criteri sono stati successivamente definiti tramite D.M. 25.03.2016 il quale ha inoltre stabilito che al termine del periodo previsto dal contratto (cd. "periodo congruo", ovvero di maturazione del premio) dovrà essere verificato l'incremento di uno degli obiettivi indicati nel contratto, costituente il presupposto per l'applicazione del regime agevolato. L'Agenzia delle Entrate precisa che “non è, pertanto, sufficiente che l'obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto, dal momento che è, altresì, necessario che il risultato conseguito dall'azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l'inizio del periodo di maturazione del premio”. A tal fine, già precedenti note di prassi indicavano che il regime fiscale di favore si può applicare sempreché il raggiungimento degli obiettivi incrementali alla base della maturazione del premio avvenga successivamente alla stipula del...

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