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Diritto 08 Ottobre 2020

Determinazione del compenso dell'avvocato

Valore della controversia, somma richiesta nella domanda giudiziale, importo attribuito con sentenza alla parte vincitrice e poteri del giudice in materia di parcella.

La Corte di Cassazione, sez. VI Civile, con la sentenza 11.09.2020, n. 18942, ha chiarito il parametro da prendere come riferimento per la liquidazione dei compensi dell'avvocato. L'art. 5, c. 2 D.M. 55/2014 prevede che, nella liquidazione dei compensi a carico del cliente, si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda, mentre a norma del Decreto Ministeriale citato e solo nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, si ha di norma riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice, piuttosto che alla somma domandata. Nel caso in esame la Suprema Corte ha affermato che il Tribunale di primo grado, là dove aveva ritenuto che, ai fini della liquidazione del compenso spettante all'avvocato nei confronti del proprio cliente, occorresse tener conto, trattandosi di giudizio per il pagamento di somme, della somma attribuita alla parte vincitrice dalla sentenza che ha poi definito il giudizio, piuttosto che a quella domandata, ha, evidentemente, violato la predetta disposizione normativa. Tale principio, peraltro, non esclude che, come si desume dalla seconda parte dell'art. 5, c. 2 citato, oltre che dalla prima parte del successivo comma 3, che il giudice debba verificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al valore effettivo della controversia, così come determinato anche in ragione dell'entità economica dell'interesse sostanziale perseguito dal cliente. Nella...

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