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Diritto
21 Luglio 2022
Determinazione del compenso e utilizzo di espressioni incerte
Come noto, l’art. 10 c.p.c. stabilisce che, ai fini della competenza, il valore della causa si determina sulla base della domanda, laddove è necessario avere riguardo al valore economico della prestazione o del bene oggetto del giudizio.
Sul sito della Cassa Forense è disponibile un approfondimento sulle conseguenze dell’utilizzo, nelle conclusioni dell’atto, della formula di condanna alla “maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia” in merito al quantum liquidabile all’avvocato a titolo di compensi professionali.
Secondo alcuni, tale espressione è spesso utilizzata quale escamotage per non incorrere in eventuali preclusioni o per lasciarsi una porta aperta per (seppur improbabili) mutazioni del valore della causa. In effetti, anche alla luce dell’attuale panorama normativo in tema di valore della causa o delle ipotesi di estensione della domanda e del giudicato, si fatica a comprendere la ragione per cui taluni inseriscano detta espressione, la cui utilità non è di facile comprensione. Tuttavia, sul presupposto che la determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato ai fini della liquidazione delle spese il parametro di riferimento discende dal valore della causa e, quindi, dalla somma pretesa con la domanda di pagamento, ne consegue che il Giudice potrebbe ritenere che detto valore sia indeterminabile proprio in ragione del fatto che l’attore, o il convenuto nell’ipotesi di domanda riconvenzionale che muti il valore della controversia, non sono stati precisi nella determinazione della propria pretesa risarcitoria.
Con riferimento al calcolo del compenso di avvocato non c’è unanimità...