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Diritto 24 Agosto 2021

Determinazione della competenza territoriale nell'accertamento

Il dato di variazione della residenza comunicato dal contribuente risulta un elemento sufficiente per la circoscrizione di operatività dell’Amministrazione Finanziaria.

Una precisa regola di carattere generale, posta sia per dirigere e garantire il corretto funzionamento degli organi dell’Amministrazione dello Stato (compresi gli enti preposti all’accertamento delle imposte), sia per tutelare il contribuente da indebite e indiscriminate ingerenze, prevede che le attività di verifica e accertamento delle imposte debba essere necessariamente operata dall’ufficio impositore che ha sede nella circoscrizione correlata al domicilio fiscale del soggetto da sottoporre a verifica. In particolare, i criteri di competenza territoriale dell’Amministrazione Finanziaria per l’espletamento dei controlli, sono determinati ai sensi dell’art. 31, D.P.R. n. 600/1973. In tale contesto sembrerebbe anche assumere valenza dirimente la mera variazione di domicilio comunicata dal contribuente nel contesto della dichiarazione annuale dei redditi, atteso che questa può essere sicuramente e validamente assunta alla stregua di un atto pienamente idoneo a render nota la circostanza al Fisco, rispetto alla competenza inerente all’esercizio delle funzioni di controllo. La Cassazione (sentenza 27.07.2021, n. 21422) ha confermato nei termini sopra esposti la validità delle attestazioni riportate in ambito dichiarativo, rendendo legittimo l’operato dell’Agenzia delle Entrate che ha operato il proprio accertamento nel pieno rispetto delle proprie competenze. La ragione che presiede alla...

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