Determinazione redditi fondiari su base catastale, solo per pochi
La Corte di Cassazione ritiene che solo i titolari di un diritto reale sugli immobili possano determinare il relativo reddito fondiario su base catastale. In mancanza di tale titolarità il reddito che si consegue va annoverato nella categoria dei redditi diversi.
La Corte di Cassazione, Sez. V, con la sentenza 29.10.2023, n. 36488, ha ribadito che solo il diretto possesso dei redditi fondiari costituisce il presupposto impositivo ai sensi dell’art. 26 del Tuir, escludendo i redditi derivanti al contribuente dall’impiego di immobili detenuti in locazione previa stipula di un contratto concluso in proprio nome per proprio conto.
La tesi della Corte di Cassazione è condivisibile e dispone del chiaro supporto letterale dell’art. 26 del Tuir per il quale testualmente: “I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale”, a nulla rilevando, quindi, che il godimento sia stato concesso a terzi. Il presupposto per la tassazione dei redditi fondiari è chiaramente costituito dalla titolarità di un diritto reale sul bene e non è rilevante che lo stesso si trovi nella disponibilità di fatto di terzi.
Per il giudice di Cassazione, ferma restando la regola generale dell'assoggettamento a imposta di ogni reddito effettivamente percepito da un soggetto, la questione specifica concerne la tassabilità come reddito fondiario, ai sensi dell'art. 26 del Tuir, dei canoni di locazione (più precisamente di canoni di sublocazione) relativi a un immobile del quale il ricorrente non è proprietario e sul...