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Diritto
11 Maggio 2021
Detraibilità e deducibilità, unica fonte ma percorsi differenti
Non va equivocato il criterio di separazione dell'imputazione dei costi sostenuti dall’impresa, il quale per le imposte dirette e la corretta quantificazione dell’Iva segue sempre 2 differenti iter, che non necessariamente coincidono.
Parificare la deduzione di un costo con la detraibilità dell’Iva, afferente alla medesima spesa, è un equivoco agevolmente superabile qualora si abbia una minima contezza del funzionamento delle singole imposte prese in considerazione. La soluzione dovrebbe essere scontata per tutti quegli operatori di diritto che si apprestano a trattare la materia di diritto tributario. Ma la conclusione evidenziata non è sempre scontata e ad appianare eventuali dubbi, o meglio, a spiegare il corretto trattamento impositivo, soccorre la Cassazione che, anche al di là della funzione nomofilattica ordinariamente svolta, interviene per mettere ordine nella concreta applicazione del diritto.
Sulla scorta di tali premesse, la III Sezione Penale della Cassazione, con la sentenza 30.04.2021, n. 16491, ha confermato in via definitiva la condanna di un contribuente, chiarendo che il legale rappresentante di una società viene chiamato inevitabilmente a rispondere del reato di omessa dichiarazione annuale ai fini Iva ex art. 5 D.Lgs. 74/2000, dovendosi ritenere superata la soglia di punibilità, pur se in presenza di costi deducibili ai fini delle imposte sui redditi, ma non computabili ai fini della detraibilità Iva. La pronuncia si fonda sull’assunto, indubbiamente condiviso, secondo cui il diritto alla detrazione Iva, essendo essenzialmente ancorato al principio di neutralità dell'imposta, muove da presupposti ben diversi...