Chi si occupa di fiscalità degli enti locali e dei riflessi finanziari e contabili che l'IVA implica, ben conosce l'estrema complessità nell'individuare il diritto alla detrazione secondo le regole contenute nel D.P.R. 633/1972, dall'art. 19 (norma “base”) all'art. 19-ter (norma speciale per gli enti non commerciali), passando per l'art. 19-bis2 (rettifica della detrazione), soprattutto riguardo alle spese d'investimento immobiliare.
Giunge dalla Corte di Giustizia Europea un importantissimo orientamento in materia (sentenza 25.07.2018, causa C-140/17) che chiarisce in modo assai positivo (va detto) per gli enti locali, le condizioni per il recupero dell'IVA attraverso la rettifica della detrazione.
Il caso proviene dalla Corte di Cassazione e rappresenta una situazione frequente anche nella realtà italiana: un Comune dotato di partita IVA, nel 2009 appalta la realizzazione della “casa della cultura”. Ultimata l'opera nel 2010, il suo uso si concretizza mediante affido gratuito al centro culturale del Comune. Nel 2014 l'utilizzo muta attraverso una parziale gestione diretta del Comune, sempre gratuita, con la contestuale (sempre parziale) locazione a scopi commerciali, fatturando con IVA i relativi canoni.
Fino a quel momento, non avendo mai detratto l'IVA assolta sulle spese sostenute per la realizzazione dell'immobile, l'ente locale richiede all'autorità fiscale...