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IVA
21 Agosto 2026
Detrazione Iva e registrazione delle fatture: un anno in più
L’art. 12 D.Lgs. 148/2026 sposta al secondo anno successivo il termine per la detrazione dell’Iva e per la registrazione delle fatture: resta però fermo l’orientamento della Cassazione che àncora il termine decadenziale agli obblighi sostanziali.
L’art. 12 del decreto Omnibus introduce una più ampia distanza temporale per la detrazione dell’Iva modificando il secondo periodo dell’art. 19 D.P.R. 633/1972 che ora recita: “Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e ai servizi comprati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diventa esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”. All’art. 25, c. 1, D.P.R. 633/1972, in ordine alla registrazione delle fatture e delle bollette doganali viene inserita un’analoga modifica.In ordine a tali ampliati riferimenti temporali si deve considerare come la Cassazione, con la recente ordinanza 7.05.2026, n. 13208, abbia ritenuto di allineare la decadenza del termine per l’esercizio della detrazione dell’Iva previsto dall’art. 19 D.P.R. 633/1972, ai cd. obblighi sostanziali alla base della detrazione medesima. La Cassazione ha rappresentato come, a prescindere dai presupposti sostanziali, ossia quelli che stabiliscono il fondamento e l’estensione del diritto della detrazione Iva, il diritto alla detrazione deve essere anche esercitato a norma dell’art. 19, ossia al più tardi, con la dichiarazione “relativa (con l’introduzione della modifica in esame) al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti...