HomepageFiscoIVADetrazione Iva subordinata al termine decadenziale dell’art. 19
IVA
25 Maggio 2026
Detrazione Iva subordinata al termine decadenziale dell’art. 19
La Cassazione conferma che il diritto alla detrazione Iva richiede non solo i requisiti sostanziali, ma anche l’esercizio tempestivo entro i termini decadenziali previsti dall’art. 19 D.P.R. 633/1972.
La Cassazione, con l’ordinanza 7.05.2026, n. 13208, allinea la decadenza del termine per l’esercizio della detrazione dell’Iva previsto dall’art. 19 D.P.R. 633/1972, ai cd. obblighi sostanziali alla base della detrazione medesima. Nel caso di specie la Corte ha rappresentato come, a prescindere dai presupposti sostanziali, ovvero quelli che stabiliscono il fondamento e l’estensione del diritto della detrazione Iva (che gli acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo debitore dell’Iva e che i beni di cui trattasi siano utilizzati ai fini di proprie operazioni imponibili), il diritto della detrazione debba essere anche esercitato a norma dell’art. 19, ossia, al più tardi, con la dichiarazione “relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”, secondo le prescrizioni temporali vigenti al tempo della controversia.Per la Cassazione, nonostante corrisponda al vero che il mancato rispetto degli obblighi formali, secondo la giurisprudenza europea, non possa incidere sulla detraibilità dell’imposta, fatta salva l’ipotesi in cui la loro violazione comporti l’impossibilità di fornire la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali (in tal senso si veda la sentenza della Corte di Giustizia UE nella causa C-284/11), occorre però anche tenere presente che “nonostante il diritto della detrazione sorga nel momento in cui l’Iva...