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Accertamento, riscossione e contenzioso 18 Febbraio 2026

Detrazioni e dichiarazione infedele: responsabilità del commercialista

La Cassazione alza l’asticella della diligenza professionale e avvicina la compilazione al visto di conformità.

L’ordinanza della Cassazione 13.02.2026, n. 3215 riporta al centro del dibattito un tema molto sentito negli studi professionali: fin dove si estende la responsabilità di chi predispone la dichiarazione dei redditi per conto del cliente? Secondo la Suprema corte, il professionista non può limitarsi a recepire i dati forniti dal contribuente. Deve verificare che i presupposti normativi delle detrazioni e deduzioni siano stati concretamente rispettati.Il caso trae origine da interventi edilizi collegati alla ricostruzione post sisma 1997 nelle Regioni Umbria e Marche. I contribuenti avevano consegnato al commercialista un semplice prospetto riepilogativo delle fatture pagate. Le detrazioni furono inserite in dichiarazione senza ulteriori controlli. Successivamente l’Agenzia delle Entrate notificò cartelle rilevanti, comprensive di imposta, sanzioni e interessi. La ragione dell’accertamento era chiara: mancava la comunicazione di fine lavori, richiesta dalla normativa agevolativa. In un primo momento l’azione del Fisco colpì i contribuenti. Solo dopo questi ultimi citarono in giudizio il professionista per responsabilità contrattuale. La Corte d’appello escluse ogni colpa del commercialista, ritenendo sufficiente l’affidamento sui documenti ricevuti.La Cassazione ha ribaltato l’esito. Richiamando l’art. 1176, c. 2 c.c., la Corte ribadisce che la diligenza del professionista è qualificata e va misurata sulle competenze tecniche proprie del settore fiscale:...

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