L’istituzione del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato risale all’anno 1993 (L. 27.10.1993, n. 432 e successive modifiche), con l’intento di destinare una serie di proventi alla riduzione del debito pubblico.
La disciplina del Fondo è dettata dal D.Lgs. 30.12.2003, n. 396 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico” che stabilisce anche la destinazione delle disponibilità del Fondo in:
acquisto sul mercato secondario di titoli del debito pubblico da destinare a immediato annullamento, in modo da ridurre la consistenza complessiva dei titoli di Stato in circolazione;
rimborso di titoli di Stato in scadenza;
acquisto di partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione.
L’art. 45 del citato Testo unico individua poi le risorse di cui può disporre il Fondo e, fra queste, elenca:
i proventi relativi alla vendita di partecipazioni dello Stato, escluse le dismissioni immobiliari;
il gettito derivante da entrate straordinarie dello Stato;
le eventuali assegnazioni da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
i proventi derivanti dalla vendita di beni confiscati dall'autorità giudiziaria alla criminalità.
Nell’elenco delle risorse dalle quali il Fondo può attingere spiccano i “proventi derivanti da donazioni o da...