L'individuazione delle parti comuni non si limita a formulare una presunzione di comune appartenenza a ogni condomino, ma può essere superata solo dalle opposte risultanze di quel determinato titolo che ha dato origine al condominio.
La recente sentenza della Cassazione civile, sez. II, 17.02.2020, n. 3852, ha esaminato il caso di uno spazio esterno adiacente ai 5 fabbricati del condominio, adibito a parco alberato e ad area di manovra per i veicoli, dunque astrattamente utilizzabile per consentire l'accesso agli stessi edifici e perciò da qualificare come cortile, ai fini dell'inclusione nelle parti comuni dell'edificio elencate dall'art. 1117 C.C.
In primo luogo, la Suprema Corte ha precisato che si intende come cortile qualsiasi area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica di un edificio o di più edifici, che serva a dare luce e aria agli ambienti circostanti, ma anche comprensiva dei vari spazi liberi disposti esternamente alle facciate degli edifici (spazi verdi, zone di rispetto, intercapedini, parcheggi, ecc.) sebbene non menzionati espressamente nel medesimo art. 1117 C.C. La situazione di condominio si attua sin dal momento in cui si opera il frazionamento della proprietà di un edificio, a seguito del trasferimento della prima unità immobiliare suscettibile di separato utilizzo dall'originario unico proprietario ad altro soggetto.
Spetta al condomino, che pretenda l'appartenenza esclusiva di un bene, quale appunto un cortile, compreso tra quelli elencati espressamente o per relationem dall'art. 1117 C.C., dar prova dell'asserita proprietà esclusiva derivante da titolo contrario (non essendo determinanti, a tal fine, né...