Uno dei capisaldi del nostro ordinamento giuridico è, indubbiamente, garantire una controprestazione consona e commisurata alla prestazione di lavoro resa. Tra le molte fonti, si consideri quanto sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, all’art. 23: “Ogni individuo che lavora ha diritto a una rimunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana e integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale”. Orbene, l’applicazione di tale principio, se risulta ormai granitica nell’alveo del lavoro subordinato, appare quantomeno ipotizzabile, se non sperabile, oggi, anche per l’alveo del lavoro professionale di cui all’art. 2230 c.c. Ed è questo, infatti, il fulcro di uno dei dibattiti odierni, oggetto del DDL S. 495, “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”.
Ma, innanzitutto, cosa si intende per equo compenso e quali sarebbero le previsioni principali secondo l’intervento normativo in oggetto?
Così come indicato nel disegno di legge, “per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale”.
L’equo compenso si applicherebbe, in particolare, ad “attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro” e “altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della Pubblica Amministrazione e delle società disciplinate dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.
Il disegno di legge prevede inoltre che, laddove il compenso non sia equo, le clausole contrattuali sarebbero nulle; a tal fine, risulterebbero dirimenti i vari decreti ministeriali pubblicati in proposito, tenuto conto dei parametri di riferimento delle prestazioni professionali da aggiornare ogni 2 anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali. Sarebbero, altresì, nulle le pattuizioni, anche al di fuori del contratto principale, che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso.
La nullità delle singole clausole, nei casi surrichiamati, non comporterebbe tuttavia la nullità del contratto, che rimarrebbe valido ed efficace per le restanti parti. La nullità, inoltre, opererebbe solo a vantaggio del professionista e sarebbe rilevabile anche d'ufficio.
Rilevata l’iniquità in giudizio, il cliente potrebbe essere chiamato dal giudice al pagamento della differenza tra l'equo compenso come sopra determinato e quanto già versato al professionista. Il giudice potrebbe altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui sopra, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.
Il tema equo compenso, inoltre, ovviamente, toccherebbe fortemente anche l’ambito deontologico del professionista, nel rispetto dei più basilari principi di concorrenza e mercato: così come indicato nel DDL in analisi, “Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali”.
Per concludere, mi pare opportuno esprimere un parere personale: prima di tuffarsi tra le riflessioni sui disegni di legge, tra le singole previsioni ordinistiche, tra i vari criteri deontologici, non si dimentichi che farsi pagare correttamente, il giusto e nel modo giusto, è non solo un dovere morale nei confronti dei colleghi, ma anche un dovere morale verso noi professionisti in prima persona, che in questo lavoro ci abbiamo messo (e ci mettiamo) tempo, studio, anima e cuore.
