È in vigore dal 12.08.2018 la legge n. 96/2018, che ha reintrodotto (art. 38-bis D.Lgs. 81/2015) il reato di somministrazione fraudolenta, configurabile ogniqualvolta la somministrazione è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo. L'illecito è punito con la sanzione penale dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore e ciascun giorno di somministrazione. A ciò si aggiungano le sanzioni previste dall'art. 18 D.Lgs. 276/2003, nel caso di esercizio non autorizzato dell'attività di somministrazione.
Dal punto di vista operativo, ricorda l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con propria circolare, il ricorso a un appalto illecito (e quindi alla somministrazione di lavoro in assenza dei requisiti di legge) costituisce di per sé un elemento sintomatico di finalità fraudolenta e quindi a tale comportamento potrà essere applicata la sanzione evidenziata in premessa. Nell'utilizzo illecito dello schema negoziale dell'appalto, l'intento fraudolento si rileva inoltre dal conseguimento di effettivi risparmi sul costo del lavoro, derivanti dall'applicazione del trattamento previsto dal CCNL dell'appaltatore e dal connesso minore imponibile contributivo e dall'elusione dei divieti posti dalle disposizioni in tema di somministrazione.
Al di fuori dello pseudo appalto, il reato in commento può avvenire anche nelle...