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Lavoro
07 Ottobre 2019
Di nuovo sulla definizione di trasfertista
Il Tribunale di Milano, con sentenza 23.08.2019, n. 1641, afferma che la questione non fa riferimento ai contenuti della prestazione lavorativa, ma fa perno sulla sede di lavoro.
L'interpretazione autentica fornita dall'art. 7-quinques D.L. 193/2016 (convertito con modifiche dalla L. 225/2016), relativa alla definizione di “trasfertista”, prevede che l'art. 51, c. 6 D.P.R. 917/1986 debba essere interpretato “nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:
a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta”.
La disciplina fiscale citata è quella che prevede l'assoggettamento alle indennità erogate ai c.d. trasfertisti nella misura del 50%. Si distingue da tale disciplina quanto indicato all'art. 51, c. 5 D.P.R. 917/1986 che prevede una serie di esenzioni per i lavoratori in trasferta a seconda che vi sia un rimborso a piè di lista o l'erogazione di una diaria.
Secondo l'interpretazione del Tribunale di Milano, che riprende la sentenza del Tribunale Catania, sez. lav., del 19.06.2019, la...