Entro il 31.12.2025 i lavoratori che hanno aderito a forme di previdenza complementare possono dichiarare al fondo i contributi non dedotti dal reddito nel periodo d’imposta 2024. Ci si riferisce, in particolare, ai versamenti effettuati ai fondi interessati e superiori al limite annuo di 5.164,57 euro, fiscalmente deducibile ai sensi dell’art. 8, c. 4 D.Lgs. 5.12.2005, n. 252. Limite che, come noto, deve essere verificato in capo al singolo lavoratore anche laddove lo stesso aderisca contemporaneamente a più forme di previdenza complementare.
Unica eccezione al predetto limite di deducibilità è rintracciabile nelle disposizioni di cui all’art. 8, c. 6, D.Lgs. 5.12.2005, n. 252, che consente ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1.01.2007, decorso il primo quinquennio di partecipazione a forme pensionistiche complementari, di dedurre dal reddito complessivo, nei 20 anni successivi, i contributi eccedenti la soglia di 5.164,57 euro annui nella misura positiva pari alla differenza tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni alle forme pensionistiche e, comunque, fino a un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.
L’importo massimo deducibile può, dunque, complessivamente attestarsi a 7.746,86 euro.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nell’interpello 7.02.2024, n. 30, per lavoratori di prima occupazione al 1.01.2007 devono intendersi coloro che non sono titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria.
La maggiore deducibilità in argomento sta a significare che, a titolo esemplificativo, un lavoratore potrebbe fruire di un ulteriore plafond di deducibilità per previdenza complementare determinabile come di seguito:
- prima occupazione, 1.01.2019
- iscrizione al FPC, 1.01.2019
- versamenti al FPC anno 2024, 5.264,57 euro (+100,00 su deducibilità “ordinaria”)
- versati e dedotti dal 2019 al 2023, 4.000 euro annui, per un totale di 20.000 euro
- limite massimo deducibilità nel primo quinquennio, 25.822,85 euro (5.164,57 x 5)
- plafond disponibile nel 2024, 25.822,85 - 20.000 = 5.822,85 euro
- contributi ulteriori deducibili nel 2024, 100 euro
- residuo plafond per i successivi 19 anni, 5.822,85 - 100,00 = 5.722,85 euro
Si rammenta che i contributi deducibili comprendono i versamenti effettuati dal lavoratore o dal datore di lavoro (Tfr escluso), nonché gli eventuali versamenti effettuati a favore dei familiari fiscalmente a carico.
Per i contributi non dedotti dal reddito nel periodo d’imposta, e quindi superiori alle soglie di deducibilità fiscale sopra evidenziate, la comunicazione al fondo pensione consentirà di fruire dell’esenzione fiscale al momento dell’erogazione della pensione integrativa.
Laddove i versamenti siano “transitati” dal datore di lavoro tramite cedolino paga, l’importo da segnalare al fondo potrebbe già essere disponibile nel campo “413”, relativo ai contributi di previdenza complementare non dedotti dai redditi, ovvero ai righi del modello 730 da “E27” a “E30”.
La procedura di comunicazione, invece, è da ricercarsi per ogni singolo fondo.
