Enti locali 25 Ottobre 2023

Dichiarazione di dissesto finanziario negli enti locali

Gli enti locali che si trovano in una situazione di squilibrio strutturale del bilancio, in grado di provocarne il dissesto finanziario, possono attivare la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

La normativa sul dissesto finanziario dei Comuni e delle Province, introdotta nell'ordinamento dall'art. 25 D.L. 2.02.1989, n. 66, è ora contenuta nel Titolo VIII della Parte II (artt. 244 e ss.) del Tuel. Si tratta dello strumento finanziario attivabile laddove l'ente locale non sia più in grado di svolgere le proprie funzioni e di erogare servizi indispensabili ovvero non sia in grado di assolvere a debiti liquidi ed esigibili (art. 244 Tuel). Con la dichiarazione di dissesto da parte dell'ente locale si procede alla nomina dell'organo straordinario di liquidazione (OSL), con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno, e di un'amministrazione straordinaria, con il fine di procedere all'accertamento della massa attiva e passiva (artt. 252-256). Dichiarato il dissesto, infatti, si ha la netta separazione di compiti e competenze tra la gestione passata e quella corrente. In particolare, viene demandata all'organo straordinario di liquidazione la competenza relativamente ai fatti verificatisi fino al 31.12 dell'anno precedente a quella relativa alla predisposizione di un bilancio riequilibrato. La dichiarazione di dissesto comporta per l'ente, sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato: limiti alla contrazione di nuovi mutui, con alcune eccezioni relative ai mutui con oneri a carico dello Stato o delle Regioni, nonché mutui per la...

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