Il curatore che intende chiedere l'applicazione dell'art. 147 L.F. al socio di una società di fatto, deve munirsi di un legale o può presentare autonomamente la relativa domanda, come previsto per il debitore dall'art 6 L.F.?
Il procedimento per dichiarazione di fallimento in estensione, ex art. 147 L.F., è un procedimento con parti contrapposte in posizioni antagoniste idoneo a incidere su diritti fondamentali della persona e, in quanto tale, la rappresentanza tecnica risulta imprescindibile, così come in ogni procedimento camerale che risolve una controversia su diritti o su status con un provvedimento di carattere decisorio, suscettibile di passare in giudicato. La mancanza di procura non sarebbe neppure sanabile ai sensi dell'art. 182, c. 2 c.p.c. Secondo quanto chiarito infatti dalla Suprema Corte, con ordinanza 4.03.2021 n. 5985, in assenza di un'espressa disposizione di legge sulla necessità o meno della difesa tecnica, occorre considerare la natura del procedimento per dichiarazione del fallimento, cui quello in estensione fa espresso richiamo mediante il rinvio alle disposizioni contenute negli artt. 15, 18, 22 L.F.
Per quanto sia stato recentemente precisato che il procedimento per la dichiarazione di fallimento improntato alla massima celerità e speditezza (possibilità per il debitore di difendersi personalmente, peculiari modalità di notifica, abbreviazione dei termini processuali) non può essere assimilato al rito ordinario di cognizione, la particolare natura dell'istruttoria prefallimentare non è riducibile ad un processo tra parti contrapposte, ma è a tutti gli effetti un procedimento di natura camerale a...