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Diritto 22 Aprile 2021

Dichiarazione di fallimento prima della risoluzione del concordato

Parola alle Sezioni Unite: la procedura è omologata e non risulta sia stata definita con esito negativo, ma il Tribunale procede ugualmente alla declaratoria.

Con l'ordinanza interlocutoria 31.03.2021, n. 8919, la Cassazione, Sez. I, ha rimesso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la decisione in merito alla legittimità della declaratoria di fallimento di una società già ammessa al concordato preventivo poi omologato, in assenza dell'intervenuta risoluzione del concordato medesimo. L'articolato ragionamento seguito dalla Corte verteva su talune criticità che di seguito si riassumono: se integri un aggiramento dei presupposti applicativi e dei termini previsti dall'art. 186 L.F. l'ammissibilità del fallimento senza la previa risoluzione del concordato, essendo questa soggetta a presupposti diversi (inadempimento di non scarsa importanza e rispetto di uno specifico termine annuale di decadenza), che potrebbero essere dunque elusi; la compatibilità sistematica di una soluzione che prevede, da un lato, la possibilità di una dichiarazione di fallimento, in pendenza di una procedura di concordato preventivo, solo al verificarsi degli eventi di cui agli artt. 162, 173, 179 e 180 L.F. e, dall'altro, consente la dichiarazione di fallimento senza che analogo effetto impeditivo discenda dall'omologazione del concordato e dall'assenza della previa risoluzione di quest'ultimo, con ciò consentendo il fallimento del debitore autonomamente e non già in consecuzione; l'ammissibilità del fallimento...

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