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Diritto
20 Agosto 2021
Dichiarazione fraudolenta e momento consumativo
In ambito di violazioni penali-tributarie aventi ad oggetto l’inosservanza di obblighi dichiarativi, si deve avere riguardo al contesto della presentazione.
Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto e punito ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. n. 74/2000, si consuma nel momento in cui si procede alla presentazione della dichiarazione di riferimento e non già nel momento in cui tali documenti vengono registrati in contabilità: ciò comporta che, se la dichiarazione è unica, unico risulta essere anche il reato commesso, ancorché i documenti illegittimamente utilizzati siano plurimi. Una siffatta conclusione, benché a rigor di logica appaia scontata, ha costituito oggetto di un corposo intervento della III^ Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 28437, depositata lo scorso 22.07.2021.
La problematica della puntuale individuazione del termine da cui considerare il decorso della prescrizione è stato sollevato con riferimento alla definizione del momento consumativo del reato. Rispetto a tale argomento risultano prospettate 2 teorie che rispettivamente indicano:
il momento della registrazione delle fatture per operazioni inesistenti;
la dichiarazione in cui tali fatture risulterebbero concretamente confluenti.
La soluzione risulta ovviamente reperita nella definizione - condivisa dalla Cassazione - che ritiene l'ipotesi delittuosa presa in considerazione come un reato avente natura istantanea, correlabile al momento in cui si definisca concretamente la posizione tributaria del soggetto,...