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Diritto 19 Marzo 2021

Dichiarazione omessa? Responsabilità dell'amministratore di fatto

L’equiparazione con la figura dell'amministratore di diritto comporta dirette conseguenze sul piano penale. E in tal caso, il prestanome risponderebbe a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento.

La II Sezione Penale della Cassazione, con la sentenza 3.03.2021, n. 8633, ha stabilito che il reato di omessa presentazione della dichiarazione ex art. 5 D.Lgs. 74/2000, sia ai fini delle imposte dirette che ai fini Iva, è indubbiamente configurabile nei confronti dell'amministratore di fatto di una società, in quanto equiparato a quello di diritto. Infatti, l'amministratore di diritto, qualora risultasse essere mero prestanome, risponderebbe soltanto a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, secondo l’art. 40, c. 2 c.p., a mente del quale "non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo" e sempre che ricorra l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice di riferimento. L'intervento offre un interessante spunto di riflessione sulla definizione del perimetro di responsabilità penale di soggetti che si collocano al di là dell’area di responsabilità riservata a coloro che rivestono precise cariche formali. Difatti, tali soggetti, pur non avendo un ruolo ufficiale all’interno dell’impresa, risultano di fatto detentori di un pieno potere di agire nel contesto dinamico delle singole realtà aziendali. In concreto, alla luce del principio di effettività della responsabilità penale, agli amministratori di fatto ben può essere attribuita una responsabilità per fatti che attengono a...

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