Ai fini dell’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi di un contribuente deceduto si possono presentare i seguenti casi:
I dati relativi alla residenza anagrafica o, se diverso, al domicilio fiscale, devono essere indicati solo nel caso in cui l’erede sia residente all’estero.
Per le persone decedute nel corso del 2023 o entro il mese di febbraio 2024 la dichiarazione deve essere presentata nei termini ordinari. Per le persone decedute successivamente, la dichiarazione deve essere presentata entro i seguenti termini, a seconda della modalità di presentazione.
Riguardo agli eventuali versamenti dovuti, per le persone decedute nel 2023 o entro il 29.02.2024, i versamenti dovranno essere effettuati dagli eredi nei termini ordinari. Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di 6 mesi e scadranno quindi il 30.12.2024.
Nell’ipotesi di eredità giacente (laddove non sono noti i chiamati all’eredità), ai sensi dell’art. 5-ter D.P.R. 322/1998, sarà il curatore dell’eredità a dover presentare la dichiarazione entro 6 mesi dalla data di assunzione delle funzioni, sia avuto riguardo ai redditi posseduti dal defunto nell’ultimo periodo d’imposta, sia con riferimento a quelli relativi al periodo d’imposta nel quale si è aperta la successione, se anteriore al periodo in cui ha assunto le funzioni.
Anche nel caso di eredità devoluta (sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti), sarà l’amministratore nominato a beneficiare dei termini e ad adempiere agli obblighi dichiarativi già indicati a proposito dell’eredità giacente.
- eredità accettata;
- eredità giacente;
- eredità devoluta.
I dati relativi alla residenza anagrafica o, se diverso, al domicilio fiscale, devono essere indicati solo nel caso in cui l’erede sia residente all’estero.
Per le persone decedute nel corso del 2023 o entro il mese di febbraio 2024 la dichiarazione deve essere presentata nei termini ordinari. Per le persone decedute successivamente, la dichiarazione deve essere presentata entro i seguenti termini, a seconda della modalità di presentazione.
| Presentazione presso gli uffici postali | |
| Data del decesso | Termini di presentazione |
| Tra il 1.01.2023 e il 29.02.2024 | Dal 2.05.2024 al 30.06.2024 |
| Tra il 1.03.2024 e il 30.06.2024 | Entro il 31.12.2024 |
| Presentazione telematica | |
| Data del decesso | Termini di presentazione |
| Tra il 1.01.2023 e il 31.07.2024 | Entro il 15.10.2024 |
| Tra il 1.08.2024 e il 30.11.2024 | Entro il 15.04.2025 |
Riguardo agli eventuali versamenti dovuti, per le persone decedute nel 2023 o entro il 29.02.2024, i versamenti dovranno essere effettuati dagli eredi nei termini ordinari. Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di 6 mesi e scadranno quindi il 30.12.2024.
Nell’ipotesi di eredità giacente (laddove non sono noti i chiamati all’eredità), ai sensi dell’art. 5-ter D.P.R. 322/1998, sarà il curatore dell’eredità a dover presentare la dichiarazione entro 6 mesi dalla data di assunzione delle funzioni, sia avuto riguardo ai redditi posseduti dal defunto nell’ultimo periodo d’imposta, sia con riferimento a quelli relativi al periodo d’imposta nel quale si è aperta la successione, se anteriore al periodo in cui ha assunto le funzioni.
Anche nel caso di eredità devoluta (sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti), sarà l’amministratore nominato a beneficiare dei termini e ad adempiere agli obblighi dichiarativi già indicati a proposito dell’eredità giacente.
