Il riconoscimento di efficacia probatoria delle dichiarazioni di terzi, rispetto al contribuente che risulta assoggettato ad attività di verifica fiscale, racchiude spesso un notevole interesse di carattere pratico e non solo esegetico.
È del 17.11.2019 l'ultima pronuncia (ordinanza n. 1139/2019 della Sezione Tributaria della Cassazione) che si è occupata della questione. Nel caso specifico, i giudici di Piazza Cavour si sono premurati a riaffermare il principio in base al quale le dichiarazioni rese da terzi possono indubbiamente trovare ingresso nel contesto del processo tributario, non comunque a titolo di fonti di prova propriamente intese, ma solo come un fattore d'ausilio all'accertamento che deve comunque essere sorretto da altri elementi; viene in altre parole riconosciuto a tali attestazioni il valore probatorio tipico degli elementi indiziari, con ciò rilevando ai fini del concreto convincimento del giudice, oltre al contenuto dichiarativo, anche la sussistenza di altri elementi che devono necessariamente concorrere con queste dichiarazioni.
Ma in che termini influisce nella posizione espressa il divieto della prova testimoniale sancita ex art. 7, c. 4 D.Lgs. 546/1992?
La Cassazione, nel solco storicamente tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, precisa che tale divieto, nel contesto del giudizio che si svolge dinanzi alle Commissioni tributarie, si riferisce unicamente alla prova testimoniale quale riscontro...