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Diritto
13 Aprile 2022
Dichiarazioni indizianti e preclusioni probatorie
Nel contesto dell’accertamento tributario, il divieto di utilizzo dei dati raccolti in violazione del dispositivo contenuto nell’art. 220 disp. att. c.p.p. vige solo per le attestazioni autoindizianti e non per le notizie riguardanti terzi.
Le attività di controllo eseguite dagli organi dell’Amministrazione Finanziaria (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza) possono condurre all'acquisizione di elementi informativi che, in fatto e diritto, oltre alla contestazione dell’evasione fiscale ai fini amministrativi, possono dar luogo a contestazioni di carattere penale. Il fatto fiscale esaminato è unico, le conseguenze, invece, possono simmetricamente sfociare:
da un lato, in azioni di recupero a tassazione ed applicazione di sanzioni amministrative;
dall’altro lato, in contestazioni di ipotesi delittuose, sempre correlabili a fenomeni di evasione d’imposta.
In ambito penale, tuttavia, vige un regime di acquisizione delle fonti di prova rigoroso, rispetto alla regolamentazione vigente in materia amministrativa. Le norme processual-penalistiche impongono di esaminare sempre con molta attenzione i limiti di utilizzabilità degli atti (comprese le acquisizioni di informazioni) in relazione alle attività svolte in sede di verifica fiscale. In pratica, la parte degli atti tributari che è stata compilata anteriormente all’insorgere degli indizi di reità a carico del contribuente ispezionato, può assumere efficacia probatoria ed è utilizzabile nel procedimento penale. Contra, non può considerarsi tale (in termini di utilizzabilità), la parte di verbalizzazione compiuta successivamente, qualora non siano state...