Accertamento, riscossione e contenzioso
19 Maggio 2026
Dichiarazioni infedeli e concorso professionista: a che punto siamo?
La recente giurisprudenza della Cassazione ha ampliato i confini della responsabilità sanzionatoria del commercialista, ma il direttore delle Entrate rassicura: il concorso resta limitato ai casi di partecipazione diretta alle frodi.
Il tema della responsabilità del commercialista per le violazioni tributarie del cliente ha assunto a partire dal 2026 una centralità senza precedenti. Una serie di pronunce della Cassazione ha esteso il perimetro entro il quale il professionista può rispondere ex art. 9 D.Lgs. 472/1997, ma il quadro resta, di fatto, ancora privo di contorni definiti. Le dichiarazioni rese l'11.05.2026 a Milano dal direttore dell'Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone (secondo cui la responsabilità dei professionisti resta circoscritta ai casi di partecipazione diretta alla frode) mirano a contenere l'allarme della categoria senza tuttavia dissipare le incertezze di fondo. Carbone ha precisato che il caso all'origine della preoccupazione, ossia l'ordinanza n. 5635/2026, rientrava nell'alveo del concorso in frode, anticipando un eventuale atto di indirizzo ove necessario. La rassicurazione, per quanto autorevole, non risolve il nodo posto dalla stratificazione delle pronunce di legittimità.L'ordinanza 12.03.2026, n. 5635 ha stabilito che il commercialista può rispondere in concorso anche quando si limita alla trasmissione telematica della dichiarazione, se le sue azioni od omissioni rendono possibile o agevolano la consumazione dell'illecito. Nel caso esaminato il professionista teneva la contabilità, trasmetteva la dichiarazione e indicava deduzioni integrali dei costi per carburante in violazione dei limiti normativi. La Corte ha valorizzato la ripetitività delle irregolarità negli...