RICERCA ARTICOLI
Diritto 28 Novembre 2019

Dietrofront della Cassazione: INIPEC è un elenco pubblico

Mediante la procedura di correzione di errore materiale, la giurisprudenza torna sui propri passi e conferma la validità di tale elenco quale pubblico registro per le notifiche telematiche.

La Corte di Cassazione, con le pronunce n. 24110 e n. 24160 del settembre 2019, era tornata ad affrontare la notifica PEC eseguita a un indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario non estratto dal pubblico elenco ReGindE, gettando nel panico gli addetti ai lavori. In tali pronunce, la Cassazione aveva ritenuto che, in tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149-bis c.p.c. e del D.L. 179/2012, l'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto dovesse essere, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia (ReGindE), unicamente quello risultante da tale registro. Ne consegue, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario (Cass. Civ. 11.05.2018, n. 11574), come quello INIPEC. Tuttavia, in relazione all'affermazione finale contenuta nell'ultima sentenza citata, inerente alla nullità della notificazione del ricorso poiché l'indirizzo PEC era stato tratto dal Registro INIPEC, la Corte ravvisava l'esistenza, nell'ordinanza n. 24160/2019, di un palese errore materiale e, per tale ragione, veniva redatta dal relatore designato proposta di correzione d'ufficio a norma del secondo inciso dell'art. 39-bis, c. 1 c.p.c. e veniva fissata la relativa adunanza della...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.