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Diritto
11 Marzo 2020
Difesa tributaria e latitudine dell’ultrapetizione
Mentre i motivi d’impugnazione vanno evidenziati con criterio e tempestività, oltre che nelle sedi opportune, per le precisazioni che non ampliano il c.d. “thema decidendum” non è prevista alcuna limitazione d’ingresso.
Spesso nel contesto del contenzioso tributario si assiste alla disputa in ordine alla proposizione di nuove domande ed eccezioni in appello (i cc.dd. “nova”), normativamente preclusa ai sensi dell’art. 57 D.Lgs. 546/1992. Altrettanto spesso la controversia risulta frutto di un equivoco interpretativo in ordine alla corretta delimitazione del perimetro di ammissibilità di tali “nova”. Proprio in ordine a tale questione, si segnala l'intervento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Sez. V, sentenza 25.02.2020, n. 4984) dal quale emerge che, qualora un'istanza o eccezione sia posta come “mera precisazione” in ordine a una questione già oggetto del thema decidendum, non può sicuramente dirsi violato il dispositivo dell'art. 57, il quale impone appunto il divieto di proposizione di nuove domande.
In tal caso si verificherebbe una semplice “emendatio libelli” e non già una “mutatio libelli”, inammissibile a causa dell'integrazione del petitum (la domanda espressa nel corso del procedimento) o della causa petendi (motivi posti a sostegno della domanda). L'inammissibilità imposta alle modifiche citate, risponde all'esigenza di scongiurare che, attraverso il mutamento dei fatti costitutivi del diritto precedentemente azionato, si introduca nel processo un ulteriore e differente tema di indagine o di decisione, avanzando una pretesa differente...